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Sez. 1, Sentenza n. 1967 del 22/06/1971 (Rv. 352555 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE(GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - OMESSO ESAME DI DOCUMENTI - ERRONEO O INCOMPLETO APPREZZAMENTO DELLE PROVE - INSUSSISTENZA - RICORRIBILITA PER CASSAZIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352555-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE(GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - OMESSO ESAME DI DOCUMENTI - ERRONEO O INCOMPLETO APPREZZAMENTO DELLE PROVE - INSUSSISTENZA - RICORRIBILITA PER CASSAZIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*

L'errore di fatto, previsto dall'art 395 n 4 cod proc civ, come motivo di revocazione, e soltanto quello dovuto ad una falsa percezione della realta materiale, che abbia indotto il giudice a ritenere la sussistenza di un fatto che obbiettivamente non esiste, ovvero l'insussistenza di un fatto che, viceversa, risulta accertato, sempre che il fatto medesimo non abbia costituito un punto controverso sul quale sentenza abbia pronunziato. Siffatto errore non e ravvisabile nei casi in cui il giudice abbia omesso di esaminare le prove documentali invocate dalle parti od abbia proceduto ad un'erronea o incompleta valutazione delle risultanze probatorie, incorrendo, cosi, in un errore di giudizio, denunziabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art 360 n 5 cod proc civ. (Conf 1273'69, mass n 339919' 2734'67, mass n 330245' 1981'63,' V (2519'70, mass n 348812).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)