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Sez. L, Sentenza n. 3026 del 29/03/1999 (Rv. 524722 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI | Valutazione da parte del giudice al fine di trarne argomenti di prova - Mancato esercizio di tale potere - Conseguente difetto di motivazione della sentenza - Configurabilità - Fattispecie relativa a mancata considerazione di un mutamento di linea difensiva su un elemento essenziale.
Stato
decisa il 1999-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524722-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI

In armonia con l'interpretazione dell'art. 421 cod. proc. civ. secondo cui i poteri attribuiti al giudice del lavoro in materia di iniziative istruttorie integrano in realtà dei poteri - doveri, deve ritenersi che il mancato esercizio da parte del giudice del potere discrezionale di trarre argomenti di prova dal contegno processuale della parte, a norma dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., debba essere motivato e che, in difetto, la sentenza sia affetta da vizio di motivazione deducibile in cassazione. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata per un difetto di motivazione integrato, tra l'altro, dalla mancata considerazione della successiva prospettazione da parte del convenuto di linee difensive diverse e contrastanti tra loro su un aspetto essenziale della controversia).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)