Sez. 5, Sentenza n. 5845 del 11/03/2011 (Rv. 617119 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE | Art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Ambito di applicazione - Finanziamenti a medio e lungo termine - Erogati anche intermediari finanziari - Applicabilità dell'esenzione - Configurabilità - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE
In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione prevista dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 deve ritenersi applicabile - in base al rinvio operato all'art. 47 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (cosiddetto T.U. Bancario) dall'art. 107, comma 7, del medesimo d.lgs - alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine poste in essere anche da quegli intermediari finanziari iscritti nello speciale elenco tenuto dalla Banca d'Italia, i quali esercitino, in conformità a disposizioni legislative, statutarie od amministrative, l'attività di erogazione di finanziamenti o di prestazioni di servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 47 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)