Sez. 5, Sentenza n. 5270 del 05/03/2009 (Rv. 606771 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE | Art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Ambito applicativo - Operazioni di finanziamento - Nozione - Dilazioni di pagamento - Applicabilità del beneficio - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE
In tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, le operazioni di finanziamento alle quali l'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate - in base alla "ratio legis" ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione - in quelle che si traducono in investimenti produttivi, che possano creare nuova ricchezza, sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale. Ne consegue che quando il credito è già erogato ed oggetto del regolamento negoziale è il termine della sua restituzione (trattandosi di finanziamento a fronte di pregressa scopertura di conto corrente bancario), non ricorre lo scopo per cui il legislatore accorda l'agevolazione e il negozio esula dall'ambito applicativo della disciplina in esame.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)