Sez. 3, Sentenza n. 8526 del 16/01/2002 Ud. (dep. 04/03/2002) Rv. 221260 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento dei rifiuti - Stoccaggio provvisorio - Necessità di autorizzazione - Mancanza - Configurabilità del reato di cui all'art. 51 del D. Lgs n. 22 del 1977.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di smaltimento dei rifiuti, è necessaria l'autorizzazione di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 anche per la effettuazione dello stoccaggio dei rifiuti, inteso quale deposito temporaneo e transitorio degli stessi effettuato in luogo diverso da quello di produzione, attesa la sua natura di attività preliminare rispetto alle altre attività di smaltimento o recupero dei rifiuti; ne consegue che l'attività di stoccaggio, come sopra definita, in assenza di autorizzazione, integra il reato di cui all'art. 51 del citato decreto legislativo n. 22.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1977 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 05/02/1977 num. 22 art. 27, Decreto Legisl. 05/02/1977 num. 22 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)