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Sez. 3, Ordinanza n. 2651 del 15/07/1999 Cc. (dep. 09/10/1999) Rv. 214787 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Stoccaggio di rifiuti senza la prescritta autorizzazione - Configurabilità del reato anche alla luce della nuova disciplina (art.51 D.Lgs. n.22 del 1997) - Sussistenza - Rapporti con la previgente disciplina contenuta nell'art.25 del D.P.R. n.915 del 1982 - Abrogazione - Esclusione - Successione di leggi nel tempo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214787-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

L'attività di stoccaggio di rifiuti speciali prodotti da terzi, senza la prescritta autorizzazione regionale, già prevista come reato dall'art.26 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, è nuovamente considerata tale dall'art.51 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22. Ne consegue che, con riguardo alla predetta fattispecie criminosa, si è verificata una successione di leggi penali nel tempo e non già una abrogazione della stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)