Sez. 3, Sentenza n. 31128 del 03/07/2001 Ud. (dep. 10/08/2001) Rv. 220104 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Deposito temporaneo in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 6 lett. m) D.Lgs n. 22 del 1977 - Reato di cui all'art. 51, comma secondo, stesso decreto - Configurabilità.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, nell'ipotesi di inosservanza delle condizioni e prescrizioni regolanti il deposito temporaneo - di cui all'art. 6 lett. m) del D.Lgs 5 febbraio 1997 n 22 - si configura il reato previsto dal comma secondo dell'art. 51 dello stesso decreto, che sanziona, con riferimento all'art. 14, l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti, quale norma residuale rispetto alle ipotesi tipiche previste dallo stesso decreto n. 22.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)