Sez. L, Sentenza n. 676 del 05/02/1982 (Rv. 418455 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - DISCIPLINA ASSICURATIVA DELLE IMPRESE AGRICOLE, OVVERO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - DISCIPLINA ASSICURATIVA DELLE IMPRESE AGRICOLE, OVVERO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
L'allevamento del bestiame (nella specie: pollicoltura) è soggetto alla disciplina assicurativa delle imprese agricole solo quando sia esercitato da un imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di un'azienda agricola o forestale e cioè in stretto rapporto di connessione funzionale (o di accessorietà) con l'attività principale di sfruttamento della terra e in modo che il fine principale di detta azienda sia realizzato indipendentemente dall'attività di allevamento. Qualora, invece, questa esorbiti dai fini e dalle dimensioni dell'azienda agricola, si è in presenza di un'impresa industriale, sottoposta come tale alle norme sulla Assicurazione obbligatoria dell'industria. (Conf 2675/78, mass n 392055; (Conf 4577/76, mass n 383317; (Conf 141/76, mass n 378778).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)