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Sez. 1, Sentenza n. 6027 del 10/11/1980 (Rv. 409798 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA - TERMINE DI DECADENZA - INSUSSISTENZA - OMISSIONE DELLA NOTIFICA - NULLITA DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA - SANATORIA PER EFFETTO DELLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALL'APPELLATO DELLO AVVISO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE -ESCLUSIONE - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO DIRETTA A FAR VALERE IL PREDETTO VIZIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409798-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA - TERMINE DI DECADENZA - INSUSSISTENZA - OMISSIONE DELLA NOTIFICA - NULLITA DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA - SANATORIA PER EFFETTO DELLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALL'APPELLATO DELLO AVVISO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE -ESCLUSIONE - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO DIRETTA A FAR VALERE IL PREDETTO VIZIO - IRRILEVANZA.*

In tema di contenzioso tributario, nel vigore della riforma introdotta dal DPR 26 ottobre 1972 n 636, la circostanza che l'atto d'appello, davanti alla commissione tributaria di secondo grado, debba essere notificato a cura della segreteria che l'ha ricevuto, ai sensi dell'art 22 quarto comma del citato decreto, e senza la previsione di alcun termine di decadenza, non osta a che il procedimento e la sentenza resa da detta commissione, in Mancanza di quella notificazione, siano affetti da nullita, per violazione del principio del contraddittorio. Questa nullita non puo ritenersi sanata per effetto della successiva comunicazione all'appellato dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, ancorche seguita dalla sua Costituzione diretta al fine di far valere il predetto vizio, atteso che, alla stregua della citata norma, solo la notificazione del gravame principale legittima l'appellato medesimo alla proposizione del gravame incidentale (entro sessanta giorni), e, quindi, resta preclusa la configurabilita di un uguale raggiungimento da parte dell'atto non notificato degli scopi cui la notificazione stessa e destinata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)