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Sez. 1, Sentenza n. 1344 del 04/03/1986 (Rv. 444769 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - IN GENERE - NOTIFICA DIRETTA DELL'APPELLO DIRETTAMENTE DA PARTE DELL'UFFICIO E CONTRIBUENTE - IRREGOLARITÀ FORMALE - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1986-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444769-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - IN GENERE - NOTIFICA DIRETTA DELL'APPELLO DIRETTAMENTE DA PARTE DELL'UFFICIO E CONTRIBUENTE - IRREGOLARITÀ FORMALE - SANATORIA.*

In tema di contenzioso tributario, nel vigore e in fase di prima attuazione della riforma introdotta dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, la circostanza che l'atto di appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado sia stato notificato al contribuente direttamente dall'ufficio appellante e non tramite la segreteria della commissione che ha emesso la decisione appellata, come prescritto dall'art. 22 del citato d.P.R., concreta, con riguardo alla incertezza determinatasi in ordine alla individuazione della segreteria legittimata a ricevere l'appello nel momento del trapasso dal vecchio al nuovo regime, una mera irregolarità formale della notifica, da ritenere sanata ove l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo senza compromettere i diritti del contribuente, secondo il principio di conservazione enunciato dall'art. 156 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 39 del d.P.R. n. 636 del 1972. (V 3442/82, mass n 421419; (V 1834/82, mass n 419672; (V 6027/80, mass n 409798).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)