Sez. 1, Sentenza n. 1834 del 22/03/1982 (Rv. 419672 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA - OMISSIONE - NULLITÀ - SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALL'APPELLATO DELL'AVVISO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - SANATORIA - ESCLUSIONE - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA - OMISSIONE - NULLITÀ - SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALL'APPELLATO DELL'AVVISO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - SANATORIA - ESCLUSIONE - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IRRILEVANZA.*
In tema di contenzioso tributario, nel vigore della riforma introdotta dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, la omessa notifica dell'atto di appello comporta un vizio non sanabile per effetto della successiva comunicazione all'appellato dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, ancorché seguita dalla Costituzione dello stesso appellato diretta a far valere il predetto vizio, in quanto tale comunicazione non è idonea al raggiungimento dello scopo tipico della notifica dell'atto di gravame di porre il destinatario di essa nelle condizioni di esplicare compiutamente la propria difesa e d'altronde la suindicata omissione incide anche sulla possibilità di proporre appello incidentale. (V 6027/80, mass n 409798).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)