Sez. L, Sentenza n. 614 del 22/01/1987 (Rv. 450339 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - COMANDO O DISTACCO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A DISTACCO DEL LAVORATORE ALL'ESTERO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - COMANDO O DISTACCO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A DISTACCO DEL LAVORATORE ALL'ESTERO.*
Il "comando" o "distacco" si configura quando il datore di lavoro, nel legittimo Esercizio dei suoi poteri direttivi, o comunque con il consenso del prestatore d'opera, ponga quest'ultimo a disposizione di altro soggetto per l'esplicazione della sua attività lavorativa e dà luogo, non già all'Estinzione dell'originario rapporto di lavoro ed al sorgere di un nuovo rapporto con detto soggetto, bensì ad una modificazione delle modalità di esecuzione dell'obbligazione fondamentale, di prestare la propria opera, gravante sul lavoratore, nel senso che lo stesso non deve più adempierla nei confronti del suo datore di lavoro, ma a favore del soggetto suindicato, a condizione che sussista il requisito della temporaneità del distacco e permanga l'interesse del datore di lavoro al distacco stesso. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale, in un'ipotesi di distacco del lavoratore all'estero, aveva dato esclusivo rilievo al dato formale che prevedeva la sospensione del rapporto con l'originario datore di lavoro e l'attivazione di un nuovo rapporto con l'imprenditore beneficiario del distacco senza indagare in ordine alla situazione sostanziale in concreto posta in essere dalle parti). (V 1921/81, mass n 412609).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)