Sez. 3, Sentenza n. 2719 del 05/08/1999 Cc. (dep. 26/08/1999) Rv. 214440 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolosità sociale - Possibilità di dedurre il pericolo di reiterazione dei reati dalle modalità del fatto - Valutazione congiunta della personalità - Condizioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di misure cautelari personali, nell'accertare la personalità il giudicante è libero di avvalersi di qualsiasi emergenza informativa e processuale e queste, se non possono esser tratte, sic et simpliciter", unicamente dalla gravità del reato inteso come violazione di legge nella sua astrattezza, ben possono anche essere desunte da tale gravità con riferimento alla particolare condotta tenuta nella occasione dall'agente. Se poi anche la condotta successiva al fatto reato denuncia una freddezza totale, ed anzi segnala una sorta di incapacità di capire la gravità di ciò che si è commesso, è evidente che la personalità del prevenuto così come ricavabile dalle risultanze processuali, ben può assumere, per ciò solo, quei connotati di pericolosità specifica cui fa riferimento l'art. 274, lett.c), cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)