Sez. 6 - , Sentenza n. 8060 del 31/01/2019 Cc. (dep. 22/02/2019) Rv. 275087 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - PUBBLICO MINISTERO | Reato contro la pubblica amministrazione commesso da un pubblico dipendente – Sospensione cautelare del predetto dall’esercizio del pubblico servizio – Pericolo di reiterazione del reato – Configurabilità – Sussistenza – Motivazione specifica – Necessità – Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - PUBBLICO MINISTERO
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. può ritenersi sussistente anche nei confronti di soggetto in posizione di rapporto organico con l'amministrazione che risulti sospeso dal servizio, purché sia fornita adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione, da parte del predetto, di analoghe condotte criminose nella mutata veste di soggetto ormai estraneo e, quindi, di concorrente in reato proprio commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che tale pericolo giustificasse l'adozione della misura del divieto temporaneo di esercitare l'attività medica nei confronti di un soggetto sospeso dal servizio, rilevando che, per la risalenza dei rapporti corruttivi, per la rete di collegamenti creata e per lo stretto collegamento esistente tra l'attività professionale privata e quella pubblica, il libero esercizio della prima avrebbe potuto favorire la ripresa dei contatti in ambito imprenditoriale, sanitario e accademico e, pertanto, la reiterazione delle condotte criminose).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 290
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)