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Sez. U, Ordinanza n. 17675 del 07/09/2016 (Rv. 640688 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Trasporto internazionale combinato - Clausola di deroga alla giurisdizione contenuta nella polizza di carico - Validità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640688-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di trasporto internazionale combinato, la clausola, contenuta nella polizza di carico predisposta dal vettore sulla base di modelli tipo usati dagli operatori commerciali e recepiti dai contraenti per disciplinare il loro rapporto, che espressamente stabilisca la competenza giurisdizionale esclusiva di un giudice straniero (nella specie, il Tribunale di Londra) e l'applicazione della sua legge nazionale, è valida, ai sensi degli artt. 17, lett. c), della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, e 23 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 44 del 2001, del 22 dicembre 2000, potendo l'autonomia privata delocalizzare il rapporto dalla disciplina degli specifici ordinamenti statuali a favore di standards normativi internazionalmente accettati.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 17, Regolam. Consiglio CEE //2001 num. 44 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)