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Sez. U, Ordinanza n. 19447 del 10/09/2009 (Rv. 609181 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 23 Reg. CEE n. 44 del 2001 - Interpretazione - Portata - Patto di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati membri - Requisito della forma scritta - Estremi - Conclusione del contratto per accettazione tacita mediante la sua esecuzione - Sufficienza - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609181-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Il requisito della forma scritta richiesto, per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, dall'art. 23 del regolamento CEE n. 44 del 2001 (già imposto dall'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804), è da ritenersi rispettato - sulla scorta dei criteri ermeneutici dettati con le sentenze della Corte di Giustizia n. 24 del 14 dicembre 1976 e n. 221/84 dell'11 luglio 1985 - non solo nel caso di accettazione scritta della predetta clausola, ma anche quando il contratto sia stato concluso per accettazione tacita, mediante la sua esecuzione ai sensi dell'art. 1327 cod. civ., se il rapporto sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola risulti regolarmente accettata per iscritto (anche con mezzi elettronici, come previsto dal punto 2 dell'art. 23 del citato Regolamento CEE n. 44 del 2001) e costantemente applicata, senza che emergano elementi tali da giustificare la presunzione di una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale. Deve, pertanto, ritenersi valida ed efficace tra le parti la clausola di proroga della giurisdizione a favore del giudice italiano, contenuta - nell'ambito di rapporti commerciali tra una società italiana e una austriaca appartenenti allo stesso gruppo - in fatture e conforme all'ordine, mai contestate dalla società austriaca.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 23, Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 17, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)