diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 38806 del 01/10/2008 Ud. (dep. 14/10/2008) Rv. 241451 - 01

PARTE CIVILE - AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE (RAPPORTI) | Azione davanti al giudice civile - Successiva costituzione nel processo - Diversità della causa - Sospensione del giudizio civile - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241451-01

PARTE CIVILE - AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE (RAPPORTI)

Nel caso in cui il danneggiato da un reato agisca dinanzi al giudice civile per il risarcimento del danno morale e di quello biologico e, successivamente, si costituisca parte civile nel processo penale chiedendo il risarcimento dei soli danni patrimoniali, il giudizio civile non va sospeso, in quanto il principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale, posto dall'art. 75 cod. proc. pen., comporta che, qualora un medesimo fatto illecito produca diversi tipi di danno, il danneggiato possa pretendere il risarcimento di ciascuno di essi separatamente dagli altri, agendo in sede civile per un tipo e poi costituendosi parte civile nel giudizio penale per l'altro.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)