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Sez. 5, Sentenza n. 4565 del 10/12/2010 Ud. (dep. 08/02/2011) Rv. 249265 - 01

PARTE CIVILE - AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE (RAPPORTI) | Giudizio civile svolto in primo grado contro il responsabile civile senza limite di "petitum" - Instaurazione del giudizio, con identica "causa petendi", a fini civili in sede penale contro i soli imputati - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249265-01

PARTE CIVILE - AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE (RAPPORTI)

In tema di azione civile, qualora si sia svolto in primo grado il giudizio civile contro i responsabili civili ed il giudice civile non abbia posto limite al "petitum", alla luce di espressa riserva dell'obbligo solidale degli stessi, non è consentito instaurare un giudizio, con identica "causa petendi", a fini civili in sede penale contro i soli imputati, in virtù dell'art. 75 cod. proc. pen., che - autorizzando il trasferimento nel processo penale dell'azione civile quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato - implica l'illegittimità di tale duplicazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)