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Sez. 4, Sentenza n. 35604 del 28/05/2003 Ud. (dep. 16/09/2003) Rv. 226370 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE (RAPPORTI) | Diversità di soggetti e di causa petendi nel giudizio civile ed in quello penale - Dichiarazione di inammissibilità di costituzione della parte civile - Illegittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226370-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE (RAPPORTI)

È illegittima la dichiarazione di inammissibilità della costituzione di parte civile, motivata in virtù della preclusione sancita dall'art. 75 cod. proc. pen. - per il quale il trasferimento dell'azione civile nel processo penale comporta l'automatica rinuncia agli atti del giudizio civile che, di conseguenza, deve essere dichiarato estinto -, allorché tra l'azione civile e quella penale sussista diversità di soggetti e di causa petendi. (Nella specie - cooperazione in omicidio colposo verificatosi per la caduta di un velivolo ultraleggero - il giudizio civile era stato intentato nei confronti dell'ente assicuratore per la responsabilità civile del Club Aereonautico, nonché dell'Aereo Club e del responsabile dell'eliporto cui veniva addebitata la colpa di non avere impedito la partenza del volo non registrato, mentre il giudizio penale si era svolto nei confronti del pilota, imputato di omicidio colposo, al quale veniva addebitata la colpa consistente nel non aver acquisito la prescritta documentazione, che gli avrebbe consentito di conoscere le limitazioni d'uso del velivolo, con la conseguente diversità nei due giudizi di soggetti e di causa petendi che non può legittimare la dichiarazione di inammissibilità della costituzione di parte civile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)