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Sez. 2, Sentenza n. 5801 del 08/11/2013 Ud. (dep. 06/02/2014) Rv. 258201 - 01

PARTE CIVILE - AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE (RAPPORTI) | Azione davanti al giudice civile - Successiva costituzione nel processo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258201-01

PARTE CIVILE - AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE (RAPPORTI)

Il principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale, posto dall'art. 75 cod. proc. pen., comporta che, qualora un medesimo fatto illecito produca diversi tipi di danno, il danneggiato possa pretendere il risarcimento di ciascuno di essi separatamente dagli altri, agendo in sede civile per un tipo e poi costituendosi parte civile nel giudizio penale per l'altro. (Fattispecie nella quale la persona offesa aveva agito in sede civile per il risarcimento del danno materiale e si era costituita parte civile nel processo penale chiedendo solo il risarcimento del danno morale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)