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Sez. 2, Sentenza n. 9841 del 24/04/2010 (Rv. 612618 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Verbale di accertamento - Consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica - Effetto interruttivo del termine di prescrizione previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612618-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, la consegna del verbale di accertamento all'ufficiale giudiziario per la notifica non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovendosi ritenere che il principio generale - affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte cost. - secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si estenda all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione, in quanto, perché l'atto produca l'effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 118 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)