Sez. 3, Sentenza n. 8443 del 07/05/1986 Ud. (dep. 21/08/1986) Rv. 173594 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITÀ - RICHIAMO O RIPETIZIONE DEI MOTIVI D'APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITÀ - RICHIAMO O RIPETIZIONE DEI MOTIVI D'APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Sono inammissibili per genericità i motivi di ricorso per Cassazione che consistono nel semplice richiamo o nella testuale ripetizione dei motivi di appello. In tal caso, infatti, riproducendo le censure già prospettate in secondo grado si finisce per richiedere al giudice di legittimità una nuova cognizione della materia dedotta nel precedente giudizio, senza fornire indicazioni dei punti controversi della pronuncia impugnata e senza formulare alcuna critica alle risposte fornite dalla decisione stessa, sicché il giudice dell'impugnazione non può esercitare il potere di controllo che gli è proprio. (Conf mass n 163728; (Conf mass n 164531).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)