Sez. 4, Sentenza n. 8256 del 14/05/1982 Ud. (dep. 28/09/1982) Rv. 155201 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITÀ - RIPRODUZIONE LETTERALE DEI MOTIVI DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER DIFETTO DI SPECIFICITÀ DEI MOTIVI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITÀ - RIPRODUZIONE LETTERALE DEI MOTIVI DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER DIFETTO DI SPECIFICITÀ DEI MOTIVI.*
È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti con l'appello e motivatamente respinti dal giudice di secondo grado ovvero in doglianze su punti adeguatamente svolti nella sentenza impugnata poiché, in tali ipotesi, i motivi del gravame non assolvono alla loro tipica funzione di critica e si risolvono in una mera apparenza. (V mass n 145852).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)