Sez. 5, Ordinanza n. 37938 del 13/05/2004 Cc. (dep. 24/09/2004) Rv. 231001 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - IN GENERE | Obbligo, da parte del P.M., di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame - Contenuto - Fattispecie: dichiarazioni rese in altro procedimento contenute in una informativa di reato relativa ad altro procedimento.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - IN GENERE
Non sussiste a carico del P.M. l'obbligo di trasmettere al Tribunale del riesame (e al GIP) tutti gli atti di indagine compiuti, nella loro integralità, in quanto, al contrario, egli può selezionare, con discrezionalità non censurabile, il materiale indiziario, da sottoporre al vaglio del giudice, che ritenga necessario ai fini dell'accoglimento della richiesta della misura cautelare; l'obbligo della completa trasmissione, ai sensi dell'art. 291, comma primo cod. proc. pen., sussiste solo per gli elementi a favore dell'imputato e, quindi, per gli atti ed i documenti dai quali possano desumersi elementi di prova a favore della persona sottoposta alle indagini. (In applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto insussistente la violazione dell'obbligo gravante sul P.M., ex art. 291 succitato, nella mancata trasmissione al giudice del riesame di dichiarazioni rese da altri indagati in altri procedimenti, non trasmesse neppure al GIP e riportate nella richiesta di applicazione della misura cautelare, le quali, pur non risultando nel fascicolo del P.M., erano contenute, tuttavia, in una nota informativa relativa ad altro procedimento, trasmessa sia al GIP. che al giudice del riesame).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)