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Sez. 1, Sentenza n. 5728 del 29/11/1994 Cc. (dep. 28/01/1995) Rv. 200040 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento | Atti da trasmettere al tribunale - Debbono essere tutti quelli a suo tempo presentati al giudice per richiedere l'applicazione della misura - Rinuncia all'esame di alcuni di essi da parte del tribunale - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200040-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento

In base al combinato disposto degli artt. 291, comma primo, e 309, comma quinto, cod. proc. pen., al tribunale del riesame devono essere trasmessi "tutti" gli atti che erano stati presentati dal pubblico ministero per richiedere l'applicazione della misura cautelare. Da tanto discende che il detto tribunale è tenuto ad assumere la sua decisione sulla scorta di tutti gli atti summenzionati, senza poter rinunciare all'esame e alla valutazione di alcuni di essi, anche se palesemente sfavorevoli all'indagato. E ciò tanto più in quanto la rinuncia non potrebbe dirsi neppure imposta dalla necessità di rispettare il termine previsto per l'assunzione della decisione, atteso che il detto termine non inizia a decorrere se non da quando sono pervenuti al tribunale tutti gli atti necessari per la decisione. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato, con rinvio, su ricorso degli imputati, l'ordinanza di un tribunale del riesame con la quale, rilevatosi che l'omessa trasmissione, da parte del pubblico ministero, di parte degli atti sulla base dei quali era stata chiesta e ottenuta la misura cautelare - atti costituiti dai verbali delle eseguite intercettazioni telefoniche - non costituiva ostacolo alla decisione, era stato confermato il provvedimento applicativo di detta misura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)