Sez. 6, Sentenza n. 892 del 07/10/1997 Ud. (dep. 23/01/1998) Rv. 210434 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Fatto accertato in sentenza - Definizione giuridica più grave - Ammissibilità - Condizione - Fattispecie: tentativo di concussione in luogo di abuso di ufficio.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Anche quando appellante sia il solo imputato il giudice dell'impugnazione, per preservare il principio dell'obbligatorietà della legge, ha il potere-dovere di dare una qualificazione giuridica più grave (oltre che al fatto per come descritto nell'imputazione)anche al fatto per come accertato nella sentenza impugnata, salvo il divieto di "reformatio in peius". (Fattispecie in cui la S.C. ha ravvisato nel complessivo comportamento degli imputati gli estremi di un unico reato di tentata concussione anziché di più reati di abuso di ufficio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 3, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)