Sez. 6, Sentenza n. 6753 del 04/06/1997 Ud. (dep. 08/06/1998) Rv. 211010 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA | Più grave - Possibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA
Il giudice di appello, nell'esercizio del potere-dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto, può, anche quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, dare al reato l'esatta definizione ancorché più grave di quella attribuita dal giudice di primo grado, fermo restando l'obbligo di pronunciare soltanto sul fatto sottoposto al suo esame, e salvo il divieto di "reformatio in peius" con riferimento alla pena sotto il profilo della sua specie e quantità (Nel caso, ritenuto dal giudice di primo grado il reato di abuso d'ufficio, è stata riconosciuta la legittimità del comportamento del giudice di appello che ha qualificato il fatto come peculato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)