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Sez. 6, Sentenza n. 46805 del 05/11/2003 Ud. (dep. 04/12/2003) Rv. 227354 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Definizione giuridica del fatto - Più grave - Violazione del principio - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227354-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Anche quando appellante sia il solo imputato il giudice dell'impugnazione, per preservare il principio dell'obbligatorietà della legge, ha il potere-dovere di dare una qualificazione giuridica più grave, oltre che al fatto per come descritto nell'imputazione, anche al fatto per come accertato nella sentenza impugnata, salvo il divieto di "reformatio in peius". (In applicazione di tale principio è stata riconosciuta dalla Corte la legittimità del comportamento del giudice di appello che ha riqualificato il fatto come concussione, ritenuto dal giudice di primo grado come corruzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 1, Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)