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Sez. 3 - , Sentenza n. 1275 del 09/10/2020 Ud. (dep. 14/01/2021) Rv. 280578 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Definizione giuridica del fatto - Più grave - Violazione del principio - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280578-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Il giudice d'appello, nell'esercizio del potere dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto, anche quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, per preservare il principio dell'obbligatorietà della legge può dare al reato l'esatta definizione, ancorché più grave di quella attribuita dal giudice di primo grado, fermo restando l'obbligo di pronunciare soltanto sul fatto sottoposto al suo esame, e salvo il divieto di "reformatio in peius" con riferimento alla pena sotto il profilo della sua specie e quantità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)