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Sez. U, Sentenza n. 5742 del 24/10/1988 (Rv. 460266 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - RAPPORTO FRA UNITÀ SANITARIA LOCALE E MEDICO IN REGIME DI CONVENZIONE - RAPPORTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE - CONFIGURABILITÀ - DOMANDA DEL MEDICO DIRETTA A DENUNCIARE L'ILLEGITTIMITÀ DI ATTI E PROVVEDIMENTI INCIDENTI SULLE POSIZIONI DI DIRITTO SOGGETTIVO E NON ATTINENTI ALLE CONDIZIONI GENERALI DEL PREDETTO REGIME - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460266-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - RAPPORTO FRA UNITÀ SANITARIA LOCALE E MEDICO IN REGIME DI CONVENZIONE - RAPPORTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE - CONFIGURABILITÀ - DOMANDA DEL MEDICO DIRETTA A DENUNCIARE L'ILLEGITTIMITÀ DI ATTI E PROVVEDIMENTI INCIDENTI SULLE POSIZIONI DI DIRITTO SOGGETTIVO E NON ATTINENTI ALLE CONDIZIONI GENERALI DEL PREDETTO REGIME - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*

Il rapporto fra l'unità sanitaria locale ed un medico in regime di convenzione contemplato dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e regolamentato dagli accordi collettivi nazionali stipulati in applicazione della norma medesima, integra un rapporto di prestazione d'opera professionale, da cui conseguono posizioni di diritto soggettivo, non suscettibili. In difetto di previsione di legge di essere affievolite per Determinazione unilaterale della amministrazione. Pertanto la domanda proposta dal medico per denunciare l'illegittimità di Atti e provvedimenti, che non attengono alle condizioni generali di quel regime di convenzione, ma incidano direttamente su dette posizioni (nella specie, invito ad un medico a ridurre entro un determinato limite il numero degli assistiti), rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario, cui, a tutela dei diritti fatti valere in giudizio, compete l'eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E. (Conf 4543/86, mass n 447286).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)