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Sez. U, Sentenza n. 4543 del 14/07/1986 (Rv. 447286 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RAPPORTO FRA USL E MEDICO IN REGIME DI CONVENZIONE - RAPPORTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1986-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447286-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RAPPORTO FRA USL E MEDICO IN REGIME DI CONVENZIONE - RAPPORTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Il rapporto fra l'unità sanitaria locale ed un medico in regime di convenzione, contemplato dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e regolamentato dagli accordi collettivi nazionali stipulati in applicazione della norma medesima, integra un rapporto di prestazione d'opera professionale, da cui conseguono posizioni di diritto soggettivo, non suscettibili, in difetto di previsione di legge, di essere affievolite per Determinazione unilaterale della amministrazione. Pertanto, la domanda proposta dal medico per denunciare l'illegittimità di Atti e provvedimenti, che non attengano alle condizioni generali di quel regime di convenzione, ma incidano direttamente su dette posizioni (nella specie, diffida a rimuovere una situazione d'incompatibilità), rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario, cui compete l'eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo, a tutela dei diritti fatti valere in giudizio, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E. (V 4960/85, mass n 442332).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)