Sez. U, Sentenza n. 3251 del 19/04/1990 (Rv. 466724 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE - RAPPORTO PRIVATISTICO DI NATURA PROFESSIONALE.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE - RAPPORTO PRIVATISTICO DI NATURA PROFESSIONALE.*
Ancorché finalizzato a mettere a disposizione degli assistibili i sanitari sui quali operare la propria scelta ed attinente quindi all'organizzazione del servizio sanitario, il rapporto dei medici convenzionati con le unità sanitarie locali, disciplinato dagli accordi collettivi stipulati in applicazione dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, non integra un rapporto di pubblico impiego, stante la Mancanza del requisito della subordinazione, ma un rapporto privatistico di prestazione d'opera professionale, caratterizzato da posizioni di diritto soggettivo, che, in difetto di previsione di legge, non possono essere affievolite per Determinazione unilaterale dell'amministrazione e sono perciò tutelabili innanzi al giudice ordinario. (V 5742/88, mass n 460266; (V 4543/86, mass n 447286; (V 1154/84, mass n 433290).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)