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Sez. 2, Sentenza n. 42356 del 11/10/2005 Ud. (dep. 23/11/2005) Rv. 232744 - 01

IMPUGNAZIONI - RINUNCIA | Inammissibilità dell'impugnazione - Decorrenza degli effetti della rinuncia - Dal momento in cui perviene all'autorità competente - Revoca della rinuncia - Esclusione. .
Stato
decisa il 2005-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232744-01

IMPUGNAZIONI - RINUNCIA

La rinuncia all'impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, il quale, una volta pervenuto all'autorità competente, produce l'effetto dell'estinzione del gravame; di conseguenza l'eventuale revoca della rinuncia è priva di effetti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)