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Sez. 6, Sentenza n. 23848 del 11/04/2013 Cc. (dep. 31/05/2013) Rv. 255671 - 01

IMPUGNAZIONI - RINUNCIA | Natura - Conseguenze - Inammissibilità - Configurabilità - Revoca - Effetti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255671-01

IMPUGNAZIONI - RINUNCIA

La rinuncia all'impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, il quale, una volta pervenuto all'autorità competente, produce l'effetto dell'estinzione del gravame, sicché la revoca della stessa è priva di effetti e l'impugnazione che ne consegue va in ogni caso dichiarata inammissibile. (Fattispecie in cui la revoca della rinuncia ed il nuovo atto di appello erano stati presentati entro la scadenza del termine di impugnazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)