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Sez. 2, Sentenza n. 10649 del 13/12/1994 (Rv. 489156 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Liquidazione equitativa del danno senza richiesta delle parti - Facoltà del giudice - Sussistenza - Indicazione di specifici titoli di danno - Ininfluenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489156-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

La facoltà del giudice (riconducibile all'art. 115 doc. proc. civ.) di ricorrere, anche senza richiesta della parti, alla liquidazione equitativa del danno in relazione ad elementi non dimostrabili o difficilmente dimostrabili in base alle regole probatorie, e quindi determinabili solo in relazione alle peculiarità del caso singolo, è esercitabile anche quando la parte interessata abbia indicato specifici titoli di danno, in quanto solo una prova analitica delle singole voci deve essere valutata prima di procedere alla liquidazione equitativa (nella specie il giudizio riguardava un'ipotesi di responsabilità c.d. precontrattuale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)