Sez. 5, Sentenza n. 16951 del 19/08/2015 (Rv. 636285 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) | Utilizzabilità di elementi indiziari acquisiti irritualmente - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Dati bancari acquisiti in violazione dei doveri di riservatezza tramite strumenti di cooperazione comunitaria - Inclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)
In tema di accertamento tributario, l'Amministrazione finanziaria, nell'attività di contrasto dell'evasione fiscale, può avvalersi di ogni elemento di valore indiziario, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda dalla legge tributaria o dalla violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che sono utilizzabili, anche nel contenzioso con il contribuente, i dati bancari, ottenuti mediante gli strumenti di cooperazione comunitaria, dal dipendente di una banca residente all'estero, il quale li abbia acquisiti trasgredendo i doveri di fedeltà verso il datore di lavoro e di riservatezza, privi di copertura costituzionale e tutela legale nei confronti del fisco italiano.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 31, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 32, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 33, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)