Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3276 del 12/02/2018 (Rv. 647114 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI | Prova della pretesa fiscale - Sufficienza di un unico indizio - Condizioni - Attività finanziare non dichiarate in Paesi a fiscalità privilegiata - Presunzione di evasione - Sussistenza.
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI
In tema di accertamento tributario, l'Amministrazione finanziaria può fondare la propria pretesa anche su un unico indizio, se grave e preciso, cioè dotato di elevata valenza probabilistica (nella specie, risultanze della cd. "lista Falciani), operando, peraltro, nell'ipotesi di attività finanziarie non dichiarate detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, la presunzione di evasione di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2009, conv. nella l. n. 102 del 2009.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)