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Sez. 3, Sentenza n. 10684 del 13/10/1995 (Rv. 494222 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO | Offerta di aumento del sesto dichiarata inammissibile dal giudice dell'esecuzione - Validità dell'offerta sostenuta dal debitore esecutato - Impugnazione ex art. 617 cod. proc. civ. del provvedimento del giudice - Necessità - Annullamento del provvedimento - Validità dell'offerta - Caducazione dell'aggiudicazione provvisoria.
Stato
decisa il 1995-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494222-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO

Nell'esecuzione per espropriazione immobiliare, la caducazione dell'aggiudicazione provvisoria non è conseguenza dell'offerta del terzo (atto di parte soggetto a verifica giudiziale), ma del provvedimento del giudice dell'esecuzione, che, riconosciutane la validità ed efficacia, a norma dell'art. 584 cod. proc. civ., dispone che si faccia luogo alla gara di cui all'art. 573 dello stesso codice, in tal modo facendo venir meno gli effetti dell'aggiudicazione provvisoria a seguito dell'imposizione di una nuova gara. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia dichiarata inammissibile l'offerta di aumento del sesto fatta da un terzo ed il relativo provvedimento sia stato comunicato al debitore esecutato, quest'ultimo, se vuole sostenere la validità dell'offerta, deve impugnare ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. il detto provvedimento, soltanto a seguito dell'annullamento del quale l'offerta ritenuta valida può avere l'effetto di caducare l'aggiudicazione provvisoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 573, Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)