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Sez. L, Sentenza n. 6567 del 02/12/1982 (Rv. 424195 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI OTTENERE IL SODDISFACIMENTO DEL CREDITO - INCLUSIONE - MANCANZA DELL'INDICAZIONE DEL PRECISO AMMONTARE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424195-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI OTTENERE IL SODDISFACIMENTO DEL CREDITO - INCLUSIONE - MANCANZA DELL'INDICAZIONE DEL PRECISO AMMONTARE - IRRILEVANZA.*

Un atto, che manifesti la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del suo diritto, è idoneo a interrompere la prescrizione estintiva a norma dell'art. 2943 quarto comma cod. civ., ancorché non indichi il preciso ammontare del credito. (V 4108/81, mass n 414763; (Conf 2640/76, mass n 381424).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)