Sez. 1, Sentenza n. 4020 del 13/07/2020 Cc. (dep. 02/02/2021) Rv. 280435 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Condotte del condannato successive al riacquisto della libertà - Incidenza sul diniego del beneficio - Condizioni - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di liberazione anticipata, anche il comportamento del condannato, posto in essere dopo il ritorno in libertà, può giustificarne retroattivamente il diniego, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione. (Fattispecie relativa al rigetto del beneficio in considerazione delle plurime condanne riportate dall'interessato successivamente alla rimessione in libertà).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)