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Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 30/03/1989 (Rv. 462351 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTRATTO A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - DEDUZIONE DI RECIPROCHE INADEMPIENZE - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLA CONDOTTA DEI CONTRAENTI.*
Stato
decisa il 1989-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462351-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTRATTO A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - DEDUZIONE DI RECIPROCHE INADEMPIENZE - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLA CONDOTTA DEI CONTRAENTI.*

Ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in un contratto a prestazioni corrispettive, nel caso di asserite inadempienze reciproche, il compito del giudice del merito non è limitato all'esame dell'inadempienza di uno solo dei contraenti, dovendosi necessariamente procedere ad una valutazione unitaria e comparativa della condotta di entrambi i contraenti, per accertare la sussistenza degli inadempimenti reciprocamente addebitatisi dalle parti ed apprezzarne l'effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità economica complessiva del contratto ed alla conseguente influenza sulla sorte di esso. La valutazione del giudice di merito, concretandosi in un apprezzamento di fatto, è insindacabile in Sede di legittimità, ove sia sorretta da motivazione sufficiente, logica ed immune da errori di diritto. (V 1187/87, mass n 450730; (Conf 3969/83, mass n 428906; (Conf 729/83, mass n 425474; (Conf 132/82, mass n 417823).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)