Sez. 3, Sentenza n. 2682 del 20/11/1981 Ud. (dep. 11/03/1982) Rv. 152723 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - SENZA LICENZA - IN SUOLO DEMANIALE MARITTIMO - OCCUPAZIONE DEGLI ALLOGGI COSTRUITI - REATO PERMANENTE - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - SENZA LICENZA - IN SUOLO DEMANIALE MARITTIMO - OCCUPAZIONE DEGLI ALLOGGI COSTRUITI - REATO PERMANENTE - ESCLUSIONE.*
In caso di costruzione abusiva su suolo demaniale marittimo i manufatti costruiti passano, per accessione, immediatamente nella proprietà dello stato. Ne consegue che la occupazione dello edificio da parte dei costruttori non configura l'ipotesi di un reato permanente, mancando il presupposto del potere di disposizione o demolizione della costruzione stessa. L'occupazione degli alloggi, pertanto, costituisce un fatto diverso che può dar luogo a nuova e diversa imputazione. (contra mass n 089801).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 64, Cod. Navig. art. 1161
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)