Sez. 3, Sentenza n. 7841 del 24/06/1985 Ud. (dep. 04/09/1985) Rv. 170282 - 01
DEMANIO - DEMANIO MARITTIMO - OCCUPAZIONE DI SUOLO DEMANIALE - MEDIANTE MANUFATTI INFISSI AL SUOLO CON CARATTERE DI STABILITÀ - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA: MOMENTO TERMINATIVO DELLA COSTRUZIONE.*
DEMANIO - DEMANIO MARITTIMO - OCCUPAZIONE DI SUOLO DEMANIALE - MEDIANTE MANUFATTI INFISSI AL SUOLO CON CARATTERE DI STABILITÀ - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA: MOMENTO TERMINATIVO DELLA COSTRUZIONE.*
In virtù del principio sancito dall'art. 41 del codice della navigazione secondo cui debbono intendersi "ope legis" acquisiti o acquisibili al patrimonio dello stato le opere e i manufatti realizzati su spazio del Demanio marittimo senza concessione, la permanenza del reato di occupazione abusiva di suolo demaniale viene meno una volta ultimati i lavori, se l'occupazione sia operata con manufatti infissi al suolo con carattere di stabilità. (V mass n 900100; (Conf mass n 158907; (Conf mass n 154046; (Conf mass n 152723; (contra mass n 166897; (contra mass n 164608; (contra mass n 117318; (contra mass n 089801).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 41, Cod. Navig. art. 54 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1161
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)