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Sez. 3, Sentenza n. 4262 del 11/03/1985 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 169030 - 01

DEMANIO - DEMANIO MARITTIMO - OCCUPAZIONE DI SUOLO DEMANIALE - REATO PERMANENTE - PROTRAZIONE DELLA PERMANENZA ANCHE DOPO IL COMPIMENTO DELLE OPERE IN CUI L'OCCUPAZIONE SI È MATERIALIZZATA FINCHÉ QUESTA PERDURA.*
Stato
decisa il 1985-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169030-01

DEMANIO - DEMANIO MARITTIMO - OCCUPAZIONE DI SUOLO DEMANIALE - REATO PERMANENTE - PROTRAZIONE DELLA PERMANENZA ANCHE DOPO IL COMPIMENTO DELLE OPERE IN CUI L'OCCUPAZIONE SI È MATERIALIZZATA FINCHÉ QUESTA PERDURA.*

Il reato di occupazione di suolo demaniale di cui all'art. 1161 cod. navigazione ha natura permanente e la permanenza si protrae per tutta la durata dell'occupazione, pure dopo che le opere in cui questa si è materializzata sono state compiute, fino a che l'occupazione stessa non sia comunque cessata, anche mediante la attività sostitutiva dell'autorità. (V mass n 155991; (V mass n 099185; (V mass n 900100; (Conf mass n 166897; (Conf mass n 164608; (Conf mass n 089801; (contra mass n 158907; (contra mass n 154046; (contra mass n 152723).*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1161

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)