Sez. 3, Sentenza n. 16221 del 18/11/2002 (Rv. 558568 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Contratto preliminare di vendita - Promittente venditore - Inadempimento del promittente acquirente - Diffida ad adempiere - Successivo esercizio in giudizio del diritto di recesso - Ammissibilità - Diritto di ritenere la caparra confirmatoria - Sussistenza - Risarcimento del danno prodotto dall'inadempimento giustificativo del recesso - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA
La parte adempiente di un contratto preliminare di compravendita, che abbia ricevuto una caparra confirmatoria e si sia avvalsa della facoltà di provocare la risoluzione del contratto mediante diffida ad adempiere (art. 1454, cod. civ.), può agire in giudizio esercitando il diritto di recesso (art. 1385, secondo comma, cod. civ.) e, in quest'ultimo caso, ha diritto di ritenere definitivamente la caparra confirmatoria, non anche il diritto di ottenere il risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento che ha giustificato il recesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1385 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)