Sez. 2, Sentenza n. 186 del 11/01/1999 (Rv. 522155 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Domanda di esecuzione (o risoluzione) del contratto e di risarcimento del danno proposte dalla parte non inadempiente - Successiva proposizione in appello della domanda di recesso ex art. 1385 cod. civ. - Ammissibilità - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA
In tema di caparra confirmatoria, la parte non inadempiente che abbia agito per l'esecuzione (o la risoluzione) del contratto ed il risarcimento dei danni può, in sostituzione di tali, originarie pretese, legittimamente invocare (senza incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione dei "nova" in sede di gravame) la facoltà di cui all'art. 1385, comma secondo, cod. civ., poiché tale modificazione delle istanze originarie costituisce legittimo esercizio di un perdurante diritto di recesso rispetto alla domanda di adempimento, ed un'istanza di ampiezza più ridotta rispetto all'azione di risoluzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)