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Sez. 2, Sentenza n. 186 del 11/01/1999 (Rv. 522155 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Domanda di esecuzione (o risoluzione) del contratto e di risarcimento del danno proposte dalla parte non inadempiente - Successiva proposizione in appello della domanda di recesso ex art. 1385 cod. civ. - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522155-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA

In tema di caparra confirmatoria, la parte non inadempiente che abbia agito per l'esecuzione (o la risoluzione) del contratto ed il risarcimento dei danni può, in sostituzione di tali, originarie pretese, legittimamente invocare (senza incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione dei "nova" in sede di gravame) la facoltà di cui all'art. 1385, comma secondo, cod. civ., poiché tale modificazione delle istanze originarie costituisce legittimo esercizio di un perdurante diritto di recesso rispetto alla domanda di adempimento, ed un'istanza di ampiezza più ridotta rispetto all'azione di risoluzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)