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Sez. L, Sentenza n. 4416 del 26/07/1984 (Rv. 436311 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - RIADATTAMENTO LAVORATIVO CONSEGUITO DAL PENSIONATO SENZA MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI GIUSTIFICANTI LA CONCESSIONE DELLA PENSIONE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436311-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - RIADATTAMENTO LAVORATIVO CONSEGUITO DAL PENSIONATO SENZA MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI GIUSTIFICANTI LA CONCESSIONE DELLA PENSIONE - RILEVANZA.*

La revoca della pensione di Invalidità può essere legittimamente disposta non solo nel caso in cui si accerti l'intervenuto miglioramento delle condizioni dell'assicurato, rispetto a quelle che avevano giustificato il provvedimento di concessione della pensione stessa, sicché la riduzione della capacità di guadagno risulti non più contenuta al disotto del limite di legge, ma anche nel caso in cui il recupero di tale capacità, immutate restando dette condizioni, consegua ad un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo del pensionato che consenta allo stesso di svolgere un'attività confacente alle sue attitudini con adeguata retribuzione, specie se siffatta attualità di guadagno è da porre in correlazione all'accertata inesistenza di una riduzione della relativa capacità, già all'epoca della concessione della pensione, al disotto del limite suddetto e cioè di una situazione che renderebbe addirittura priva di giustificazione la concessione medesima. (V 2540/83, mass n 427398; (V 4625/82, mass n 422595; (V 4403/81, mass n 415097).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)