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Sez. 3, Sentenza n. 45986 del 04/12/2001 Cc. (dep. 28/12/2001) Rv. 220329 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Protrazione ed aggravamento delle conseguenze del reato - Reato consumato - Possibilità del sequestro - Sussistenza - Fattispecie in materia edilizia.
Stato
decisa il 2001-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220329-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

In tema di sequestro preventivo, la esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il provvedimento è ipotizzabile anche dopo la consumazione del reato, in quanto le 'conseguenzè che il legislatore ha inteso neutralizzare attraverso questa misura attengono anche agli effetti ulteriori ed immediati della fattispecie penale, tra i quali si pongono anche l'uso e il godimento del bene, che costituisce il prodotto del reato già consumato. Ne consegue che l'utilizzazione di un fondo al quale è stata impressa una destinazione incompatibile con le locali previsioni urbanistiche protrae ed aggrava la lesione dell'equilibrio urbanistico del territorio, giustificando pienamente l'adozione del sequestro preventivo (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza confermativa di sequestro preventivo avente ad oggetto un fondo destinato all'uso commerciale di deposito di autovetture incompatibile con la destinazione agricola prevista dagli strumenti urbanistici).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)