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Sez. 3, Sentenza n. 2530 del 08/07/1999 Cc. (dep. 08/09/1999) Rv. 214349 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Protrazione ed aggravamento delle conseguenze del reato - Reato consumato o permanenza cessata - Possibilità del sequestro - Sussistenza - Fattispecie in materia edilizia.
Stato
decisa il 1999-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214349-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di sequestro preventivo le conseguenze che il legislatore intende neutralizzare attraverso il provvedimento cautelare non sono identificabili con l'evento in senso giuridico, sicché esse possono essere aggravate o protratte anche dopo la consumazione del reato. Per conseguenza la eventuale utilizzazione del bene edificato in spregio agli strumenti urbanistici non aggiunge nulla alla perfezione del reato o alla lesione del bene giuridico formalmente tutelato, ma poiché protrae ed aggrava la lesione dell'equilibrio urbanistico del territorio, che è il valore essenziale cui è finalizzato il controllo pubblico, essa giustifica pienamente l'adozione e la conservazione del sequestro preventivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)