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Sez. 5, Sentenza n. 22243 del 30/10/2015 (Rv. 637177 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI | Atto soggetto a registrazione in caso d'uso - Enunciazione in altro atto sottoposto a registrazione - Applicabilità dell'imposta di registro - Individuazione del soggetto obbligato - Regole relative alla registrazione dell'atto enunciante.
Stato
decisa il 2015-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637177-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI

In tema d'imposta di registro, sono assoggettati a tributo, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, anche gli atti sottoposti a registrazione solo in caso d'uso ove enunciati in atti soggetti a registrazione, dovendosi individuare il soggetto obbligato, in tale evenienza, in base alle regole operanti per l'imposizione dell'atto enunciante e non di quello enunciato.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)